STATUTO APPROVATO IL 21 MAGGIO 2012

 

Art.1 – DENOMINAZIONE E NATURA DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione costituitasi in data 15 giugno 2009 con la denominazione “Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e di Scienze Statistiche” è trasformata in Associazione denominata “Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti delle Scienze Economiche e Statistiche” (di seguito: Associazione).

2. L’Associazione ha la forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile.

 

Art. 2 – SEDE

1. L’Associazione ha sede presso il Dipartimento il cui Direttore è eletto alla carica di Presidente dell’Associazione.

 

Art. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione, nel pieno rispetto dell’autonomia dei singoli Dipartimenti, si propone di:

a) mettere in comune e porre in discussione temi, problemi ed esperienze scaturenti dai Dipartimenti e dalle Strutture di raccordo che accolgono Corsi di Studio nelle classi Economiche e Statistiche, nonché temi e problemi inerenti il sistema universitario in generale, per approfondirne collegialmente lo studio;

b) rappresentare in maniera organica e documentata le esigenze comuni dei Dipartimenti agli organi competenti e all’opinione pubblica;

c) esprimere pareri su provvedimenti che riguardino i Dipartimenti e le Strutture di raccordo e sollecitare le competenti istituzioni, nelle forme e nei modi previsti dall’ordinamento, ad adottare le misure legislative e amministrative che abbiano come obiettivo il miglioramento del disegno scientifico-culturale e del funzionamento didattico dei Dipartimenti medesimi;

d) fornire, rispetto alle scelte che autonomamente i Dipartimenti sono chiamate a compiere e su richiesta di questi, indicazioni e suggerimenti su problemi di interesse generale;

e) fornire ai Dipartimenti e alle Strutture di raccordo servizi sugli argomenti e i temi di interesse comune, quali informative, documentazione, risultati di indagini, statistiche;

f) organizzare iniziative culturali anche in compartecipazione con il mondo del lavoro e delle professioni, le imprese, gli organismi di regolazione, le rappresentanze studentesche ed eventuali altre parti interessate;

g) curare, a livello internazionale, il collegamento e lo scambio di opinioni ed esperienze con i Dipartimenti di Economia e Statistica e con i loro eventuali organismi rappresentativi;

h) assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile nell’interesse dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo.

2. Per conseguire i propri scopi e svolgere le attività previste al precedente comma, l’Associazione può articolarsi in specifiche commissioni, a carattere temporaneo o permanente, aperte, se del caso, alla partecipazione di esperti esterni.

3. L’Associazione non ha fini di lucro e non persegue fini politici.

 

Art. 4 – ASSOCIATI

1. Sono componenti (associati ordinari) dell’Associazione i Direttori in carica dei Dipartimenti di riferimento per almeno due Corsi di studio delle classi delle Scienze Economiche e Statistiche.

Più precisamente il riferimento è alle classi di studio previste dal D.M. 270/2004.

Classi di laurea:

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

L-33 Scienze dell’economia;

L-41 Statistica.

Classi di laurea magistrale:

LM-16 Finanza;

LM-56 Scienze economiche;

LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;

LM-77 Scienze economico-aziendali;

LM-82 Scienze statistiche;

LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie.

2. Sono altresì componenti dell’Associazione (associati aggregati senza diritto di voto) i Responsabili comunque denominati (presidi, presidenti, direttori, coordinatori, ecc.) delle Strutture di raccordo comunque denominate (scuole, facoltà, centri, ecc.) e che si occupano del coordinamento e funzionamento dei Corsi di studio delle classi di Scienze Economiche e Statistiche.

3. Le adesioni dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo sono volontarie e richiedono unicamente una lettera d’intenti ed il successivo versamento della quota associativa.

 

 

Art. 5 – DURATA

1. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dall’Assemblea degli associati ovvero nei casi di estinzione previsti dalla legge.

 

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) la Giunta;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario.

2. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed i componenti della Giunta sono eletti tra i membri dell’Assemblea, con esclusione degli associati aggregati. Tali cariche hanno durata di due anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Chi cessa dall’ufficio di Direttore decade dall’eventuale carica ricoperta e viene sostituito nelle forme previste dal presente Statuto.

 

Art. 7 – ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è costituita da tutti i componenti dell’Associazione indicati all’art. 4.

Essa è convocata dal Presidente, anche per via telematica, non meno di due volte l’anno, con anticipo di almeno dieci giorni. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con almeno tre giorni di anticipo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea quando lo richiedano la Giunta o almeno 1/5 dei Direttori.

2. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno 1/3 degli aventi diritto, tenuto conto degli assenti giustificati. In caso di impedimento, ciascun Direttore, tramite comunicazione scritta, può designare, di volta in volta, un suo delegato.

3. Alle riunioni sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) rappresentanti dell’Area 13 Scienze economiche e statistiche.

4. Alle riunioni possono essere invitati i presidenti delle associazioni scientifiche o altri esponenti del mondo universitario per la trattazione di specifici argomenti.

5. L’Assemblea delibera in particolare sulle seguenti materie:

a) determinazione delle linee generali di attività dell’Associazione;

b) elezione dei componenti della Giunta;

c) approvazione della proposta di Giunta sugli organi del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;

d) ammontare delle quote associative annue;

e) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

f) accettazione di donazioni, erogazioni, finanziamenti e lasciti;

g) scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione, nomina e conferimento dei poteri dei liquidatori.

6. Le delibere dell’Assemblea sono approvate a maggioranza dei partecipanti alla votazione, salvo che per le la validità delle deliberazioni di cui alla lettera g), per la validità delle quali la quale è prevista la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7. Sulle materie di cui ai punti d), e) e g) hanno diritto di voto solo gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

 

Art. 8 – GIUNTA

1. La Giunta è composta da sette membri, eletti ogni due anni dall’Assemblea dell’Associazione, di regola, entro il mese di novembre.

2. I membri della Giunta sono eletti tra gli associati ordinari: a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tenuto conto degli assenti giustificati, nella prima votazione; a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Nell’elezione ogni elettore ha disponibile una preferenza.

3. La Giunta individua al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, che vengono proposti all’approvazione dell’Assemblea.

4. La Giunta coadiuva il Presidente nell’adozione delle iniziative di cui all’art. 3, nella preparazione ed istruzione delle pratiche per le sedute dell’Assemblea e nell’attuazione delle deliberazioni di quest’ultima.

5. In particolare la Giunta:

a) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali e la relazione sull’attività svolta, da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea;

b) propone all’Assemblea l’ammontare delle quote associative;

c) propone all’Assemblea le convenzioni da stipularsi con soggetti terzi.

6. In caso di decadenza o di recesso di un membro della Giunta si procede alla reintegrazione tramite nuova elezione, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Il nuovo membro rimarrà in carica per lo stesso periodo residuo della Giunta che ha integrato.

 

Art. 9 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, individuato in seno alla Giunta, è sottoposto all’approvazione nell’Assemblea immediatamente successiva alle elezioni della Giunta e convocata dal decano dei Direttori in seno alla Giunta medesima.

2. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dall’ufficio di Direttore, l’Assemblea procede all’integrazione della Giunta secondo le modalità previste all’art. 8 , comma 6.

La Giunta procederà poi a individuare il nuovo Presidente con le modalità previste al comma 1 di questo articolo.

3. L’Assemblea può revocare il Presidente, e con esso i membri della Giunta, in caso di gravi inadempienze o di accertata incapacità di assolvere alle proprie attribuzioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tenuto conto degli assenti giustificati, provvedendo contestualmente ad eleggere, nelle forme di cui al precedente comma 1, il nuovo Presidente.

4. Il Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea e della Giunta, convoca le rispettive riunioni, proponendone l’ordine del giorno ed ha il compito, coadiuvato dal Vice Presidente, dal Segretario e dalla Giunta, di attuare le deliberazioni dell’Assemblea e di promuovere ogni azione utile per il raggiungimento degli scopi della Associazione di cui all’art. 3. In particolare, spetta al Presidente il potere di richiedere l’apertura di conti correnti o depositi bancari per la gestione del fondo comune dell’Associazione.

5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni vengono assicurate dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sia del Presidente sia del Vice Presidente, le relative funzioni vengono assicurate dal componente della Giunta più anziano di nomina nella carica.

 

Art. 10 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, individuato in seno alla Giunta, è sottoposto all’approvazione nell’Assemblea immediatamente successiva alle elezioni della Giunta e convocata dal decano dei Direttori in seno alla Giunta medesima.

2. Il Vice Presidente svolge le funzioni indicate nel comma 5 dell’art. 8 e nel comma 5. dell’art. 9 del presente Statuto.

 

Art. 11 – SEGRETARIO

1. Il Segretario, individuato in seno alla Giunta, è sottoposto all’approvazione nell’Assemblea immediatamente successiva alle elezioni della Giunta e convocata dal decano dei Direttori in seno alla Giunta medesima.

2. Il Presidente e la Giunta possono attribuire al Segretario ulteriori compiti, anche relativi alla gestione amministrativo-contabile dell’Associazione. Il Presidente può delegare al Segretario il potere di aprire conti correnti o depositi bancari per la gestione del fondo comune dell’Associazione.

 

Art. 12 – PROROGATIO E PROROGA DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE

1. Finché non sia eletto il nuovo Presidente sono prorogati i poteri del precedente. Il Presidente in carica provvede all’ordinaria amministrazione ed agli adempimenti urgenti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

2. In caso di comprovata necessità, su proposta della Giunta o di 1/3 dei Direttori, l’Assemblea, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto degli assenti giustificati, può disporre la proroga, per un massimo di tre mesi, del Presidente e della Giunta, compresi il Vice Presidente e il Segretario.

 

Art. 13 – FONDO COMUNE

1. Tutti gli associati ordinari provvedono al finanziamento dell’Associazione versando il contributo associativo.

2. Il fondo comune dell’Associazione, ai sensi dell’art. 37 del Codice civile, è costituito:

a) dalle quote associative corrisposte annualmente dagli associati;

b) dai beni acquistati con questi contributi;

c) da contributi, erogazioni, donazioni o lasciti versati dagli associati o da enti e istituzioni esterne;

d) da eventuali proventi di iniziative svolte dall’Associazione;

e) da ogni altro provento o incremento patrimoniale.

3. Il fondo comune è destinato al perseguimento delle finalità indicate nell’art. 3. Gli avanzi di bilancio devono essere patrimonializzati o impiegati in attività volte a perseguire le finalità dell’Associazione.

4. In caso di adeguatezza del fondo comune al perseguimento degli scopi dell’associazione, l’Assemblea può deliberare di esonerare temporaneamente gli associati dal versamento delle quote associative.

5. Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione.

 

Art. 14 – BILANCIO

1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono redatti per anno solare; ogni esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione.

 

Art. 15 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Ogni associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione da inviarsi al Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell’esercizio sociale in corso, qualora pervenga almeno tre mesi prima del suo termine.

2. L’Assemblea può deliberare l’esclusione degli associati per grave violazione degli obblighi derivanti dalla legge o dal presente Statuto.

 

Art. 16 – RAPPRESENTANZA

1. Il potere di rappresentanza dell’Associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente.

 

Art. 17 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche alle disposizioni del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

 

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

1. Le delibere sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione dell’Associazione sono approvate dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento dell’Associazione l’eventuale fondo comune netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in uguale misura ai Dipartimenti i cui Direttori sono componenti dell’Associazione stessa e che risultino in regola con il versamento delle quote associative.

3. La devoluzione di cui al comma precedente non potrà comunque eccedere i versamenti effettuati dai Dipartimenti. L’eventuale eccedenza sarà conferita ad associazioni che perseguono analoghe finalità.

 

Art. 19 – NORME TRANSITORIE

1. La scadenza naturale del Presidente e dei componenti dell’attuale Giunta è il 30.11.2012. In caso di decadenza precedente alla suddetta data si concede la proroga fino al 30.11.2012.

2. Nel mese di novembre 2012 saranno effettuate le elezioni come previsto dall’art. 8 dello Statuto.

3. I Presidi delle Facoltà di Economia non ancora sostituiti dai Direttori dei Dipartimenti permangono nell’Associazione fino al momento della loro sostituzione.

4. Le Università private che non hanno applicato la Legge 240/2010 potranno indicare organi equipollenti ai Direttori di Dipartimento in qualità di soci ordinari.

 

Art. 20 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile in materia.

 

Roma 21 maggio 2012